DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT - EX L. 219/2017
Che cosa sono le DAT
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), anche dette “biotestamento” o “testamento biologico” sono le disposizioni che permettono ad ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, di esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà. Prima di scrivere una DAT è importante acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
Durata delle DAT
Le DAT non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.
Nomina del fiduciario
Chi redige le DAT può nominare anche un fiduciario, ovvero una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentare e far rispettare le proprie volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro.
Le DAT, previste dalla legge n. 219 del 22 dicembre 2017, "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", riaffermano la libertà di scelta dell'individuo e rendono concreto il diritto alla tutela della salute, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita.
Come si redigono le DAT
Le DAT devono essere redatte con una di queste modalità:
- scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
- atto pubblico o con scrittura privata autenticata, recandosi da un notaio;
- scrittura privata autenticata, consegnata personalmente presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili);
- in particolari condizioni fisiche di disabilità, attraverso videoregistrazione o con altri dispositivi, alla presenza di due testimoni, consegnati presso uno dei punti sopra descritti.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni”.
Dove consegnare le DAT
Recandosi presso notai, Comuni di residenza, consolati italiani all’estero.
Dove sono conservate e consultabili
Tutte le DAT consegnate e registrate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite, previo consenso del disponente, nella Banca dati nazionale delle DAT dove vengono conservate.
Le DAT presenti nella Banca dati nazionale possono essere consultate:
- dal disponente;
- dal fiduciario;
- dai medici che hanno in cura il paziente in condizione di incapacità di autodeterminarsi previa autodichiarazione della necessità di consultarle.
L’accesso alla Banca dati nazionale delle DAT avviene tramite:
- Carta nazionale dei servizi;
- Carta d'identità elettronica;
- Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID.
La Banca dati DAT è istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018 ed è regolamentata dal decreto ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019.
Ruolo del medico
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
È escluso inoltre (art. 1 co. 6) l'obbligo di rispettare richieste di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Ultimo aggiornamento: 03/10/2025